L’articolo 1366 del Codice Civile, rubricato “Interpretazione secondo buona fede”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto.
All’art. 1366 c.c. viene stabilito che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1366 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1366 del Codice Civile:
"Art. 1366.
Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede".
Art. 1366 c.c.: spiegazione
All'art. 1366 del Codice civile viene stabilito che il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.
La buona fede, dunque, è criterio di interpretazione della volontà dei contraenti.
La buona fede quale canone interpretativo del contratto è il riflesso delle previsioni normative che impongono ai contraenti di comportarsi secondo buona fede sia nella fase che precede la stipulazione contrattuale, sia nella conclusione del contratto, sia nella fase della esecuzione del contratto.
La buona fede trova il suo fondamento nel principio solidaristico di cui all'art. 2 della Costituzione e permea l'intera vicenda contrattuale.