L’articolo 1364 del Codice Civile, rubricato “Espressioni generali”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto.
All’art. 1364 c.c. viene stabilito che per quanto generali siano le espressioni utilizzate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti hanno deciso di contrattare.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1364 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1364 del Codice Civile:
"Art. 1364.
Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare".
Art. 1364 c.c.: spiegazione
All'art. 1364 del Codice civile viene stabilito che nonostante le espressioni utilizzate nel contratto possano essere generali, esse non posso essere interpretate come riferite a oggetti rispetto ai quali le parti non hanno contrattato.
La volontà dei contraenti, infatti, deve essere considerata quale elemento centrale nella valutazione del contenuto del contratto.
In sede di interpretazione, dunque, non è possibile attribuire al contenuto del contratto un significato ulteriore rispetto a quello voluto dalle parti.