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14 Aprile 2024
17:00

Art. 1363 c.c: “Interpretazione complessiva delle clausole”: commentato e spiegato semplicemente

All’art. 1363 c.c. viene stabilito che le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, e alle stesse va attribuito il significato che risulta dall'atto nel suo complesso.

Art. 1363 c.c: “Interpretazione complessiva delle clausole”: commentato e spiegato semplicemente
Avvocato
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L’articolo 1363 del Codice Civile, rubricato “Interpretazione complessiva delle clausole”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto.

All’art. 1363 c.c. viene stabilito che le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre, e alle stesse va attribuito il significato che risulta dall'atto nel suo complesso.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1363 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1363 del Codice Civile:

"Art. 1363.
Interpretazione complessiva delle clausole.

Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto".

Art. 1363 c.c.: spiegazione

All'art. 1363 del Codice civile viene stabilito che le clausole del contratto devono essere interpretate le une per mezzo delle altre e alle stesse va attribuito il significato che viene fuori dall'atto considerato nel suo complesso.

Si tratta di un'indicazione interpretativa fondamentale, poiché prescinde dal dato esclusivamente formale e si fonda, invece, su quello concreto e sostanziale.

Va valutato cioè, il significato complessivo che risulta dal negozio giuridico, e ogni clausola non va interpretata in quanto tale, ma considerata nel suo rapporto con le altre clausole inserite nell'atto dai contraenti.

Casistica giurisprudenziale

Ecco alcune interessanti sentenze relative all'applicazione del 1363 c.c.

Corte di Cassazione, Sezione I civile, ordinanza 26 marzo 2021, n. 8630

"Nell'interpretazione di un contratto, il criterio logico-sistematico di cui all'art. 1363 c.c. impone di desumere la comune intenzione delle parti dall'esame complessivo delle diverse clausole, non essendo consentito, peraltro, estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2, prel. c.c. per le sole norme di legge. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che in presenza di un contratto di concessione in appalto del servizio pubblico di somministrazione del gas, aveva interpretato la clausola relativa all'indennizzo spettante al concessionario, per il caso di anticipata cessazione del rapporto, nel senso che dallo stesso andavano detratti anche i contributi versati dagli utenti al concessionario, a fronte di una previsione che, invece, faceva esclusivo riferimento a quelli corrisposti dal concedente)".

Corte di Cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34687

"In tema di interpretazione del contratto, il comportamento complessivo delle parti non costituisce un canone sussidiario, ma un parametro necessario e indefettibile, essendo le disposizioni degli artt. 1362, comma 1, 1363 e 1362, comma 2, c.c., fondate sulla stessa logica che, esprimendo l'intrinseca insufficienza della singola parola (e del suo formale significato: come, in diverso campo ed in diversa misura, segnala l'art. 12, comma 1, delle preleggi), prescrive la più ampia dilatazione degli elementi di interpretazione, sebbene la censura in sede di legittimità dell'interpretazione di una clausola contrattuale offerta dal giudice di merito imponga al ricorrente l'onere di fornire, con formale autosufficienza, gli elementi alla complessiva unitarietà del testo e del comportamento non adeguatamente considerati dal giudice di merito, nella loro materiale consistenza e nella loro processuale rilevanza".

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 26 settembre 2017, n. 22346

"In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione; pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio"

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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