L’articolo 1362 del Codice Civile, rubricato “Intenzione dei contraenti”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo IV – Dell'interpretazione del contratto.
All’art. 1362 c.c. viene stabilito che nell'interpretare il contratto bisogna indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1362 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1362 del Codice Civile:
"Art. 1362.
Intenzione dei contraenti.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto".
Art. 1362 c.c.: spiegazione
All'art. 1362 del Codice civile viene stabilito che nell'interpretare il contratto bisogna verificare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Onde risalire alla volontà delle parti, va valutato il comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto.
Il legislatore, dunque, nel determinare quale debba essere l'interpretazione del contratto, ha inteso evitare una valutazione squisitamente formalistica.
Si è inteso invece puntare alla ricostruzione dell'effettiva volontà delle parti, che non va desunta da valutazioni attinenti al foro interiore di ciascuno dei contraenti, bensì da elementi di carattere oggettivo, ovvero dal modo in cui i contraenti stessi esteriorizzano la loro volontà.