L’articolo 1361 del Codice Civile, rubricato “Atti di amministrazione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1361 c.c. viene stabilito che l'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui spettava l'esercizio del diritto, durante il periodo di pendenza della stessa condizione.
I frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1361 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1361 del Codice Civile:
"Art. 1361.
Atti di amministrazione.
L'avveramento della condizione non pregiudica la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui, in pendenza della condizione stessa spettava l'esercizio del diritto.
Salvo diverse disposizioni di legge o diversa pattuizione, i frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata".
Art. 1361 c.c.: spiegazione
All'art. 1361 del Codice civile viene stabilito che l'avveramento della condizione non inficia la validità degli atti di amministrazione compiuti dalla parte a cui spettava l'esercizio del diritto, durante il periodo di pendenza della stessa condizione.
I frutti percepiti sono dovuti dal giorno in cui la condizione si è avverata, a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente.
La ratio della previsione in questione risiede nella necessità di salvaguardia dell'intero assetto posto in essere dalle parti con la stipulazione contrattuale.
La parte che ha eventualmente compiuto gli atti di amministrazione, infatti, lo ha fatto proprio per tutelare il bene o la prestazione oggetto del contratto.