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22 Gennaio 2024
17:00

Art. 1360 c.c. “Retroattività della condizione”: commento e spiegazione semplice

All’art. 1360 c.c. viene stabilito che gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui è stato concluso il contratto , salvo diversa volontà delle parti. Ciò non accade in ipotesi di contratto a esecuzione continuata o periodica: in tale ipotesi, l'avveramento della condizione risolutiva, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Art. 1360 c.c. “Retroattività della condizione”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
Art. 1359 c.c.

L’articolo 1360 del Codice Civile, rubricato “Retroattività della condizione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.

All’art. 1360 c.c. viene stabilito che gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui è stato concluso il contratto , salvo diversa volontà delle parti. Ciò non accade in ipotesi di contratto a esecuzione continuata o periodica: in tale ipotesi, l'avveramento della condizione risolutiva, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1360 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1360 del Codice Civile:

" Art. 1360.
Retroattività della condizione.

Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.

Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite".

Retroattività della condizione: esempio

All'art. 1360 del Codice civile viene stabilito che gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui è stato concluso il contratto , salvo diversa volontà delle parti.

Per fare un esempio, qualora Tizio abbia stipulato un contratto di compravendita di un automobile sottoposto a condizione sospensiva il 3 gennaio e la condizione si sia avverata il 10 marzo, Tizio dovrà essere considerato proprietario dell'automobile stessa dal 3 gennaio e non dal 10 marzo, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Ciò non accade in ipotesi di contratto a esecuzione continuata o periodica: in tale ipotesi, l'avveramento della condizione risolutiva, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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