L’articolo 1360 del Codice Civile, rubricato “Retroattività della condizione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1360 c.c. viene stabilito che gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui è stato concluso il contratto , salvo diversa volontà delle parti. Ciò non accade in ipotesi di contratto a esecuzione continuata o periodica: in tale ipotesi, l'avveramento della condizione risolutiva, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1360 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1360 del Codice Civile:
" Art. 1360.
Retroattività della condizione.
Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto , salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso.
Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l'avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite".
Retroattività della condizione: esempio
All'art. 1360 del Codice civile viene stabilito che gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al momento in cui è stato concluso il contratto , salvo diversa volontà delle parti.
Per fare un esempio, qualora Tizio abbia stipulato un contratto di compravendita di un automobile sottoposto a condizione sospensiva il 3 gennaio e la condizione si sia avverata il 10 marzo, Tizio dovrà essere considerato proprietario dell'automobile stessa dal 3 gennaio e non dal 10 marzo, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Ciò non accade in ipotesi di contratto a esecuzione continuata o periodica: in tale ipotesi, l'avveramento della condizione risolutiva, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.