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23 Giugno 2024
17:00

Art. 136 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 136 della Costituzione italiana stabilisce che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Art. 136 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 136 della Costituzione italiana stabilisce che quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 136 della Costituzione italiana.

Art. 136 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 136 della Costituzione:

"Art. 136
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali".

Art. 136 della Costituzione italiana: significato

L'art. 136 della Costituzione disciplina gli effetti della dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale.

Uno dei principali compiti della Corte costituzionale, infatti, è quello di giudicare in ordine alla legittimità di una legge o di un atto avente forza di legge.

Quando la Consulta ravvisa profili di contrasto della legge con la Costituzione, si pronuncia sul punto e la legge o l'atto avente forza di legge cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte costituzionale viene pubblicata ed è comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati.

Le altre funzioni della Consulta sono elencate all'art. 134 della Costituzione.

Nello specifico, la Corte costituzionale giudica (art. 134 Cost):

  • "sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni";
  • "sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni";
  • "sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".

La Corte è composta da quindici membri che sono nominati per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dal Presidente della Repubblica e per un terzo dalle magistrature superiori ordinaria e amministrativa.

I membri della Consulta durano in carica nove anni e non sono rieleggibili.

Tra i membri della Corte costituzionale è eletto il Presidente che dura in carica tre anni ed è rieleggibile (art. 135 Cost.).

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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