L’articolo 1358 del Codice Civile, rubricato “Comportamento delle parti nello stato di pendenza”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1358 c.c. viene stabilito che chi si è obbligato o chi ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione per conservare integre le ragioni dell'altra parte.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1358 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1358 del Codice Civile:
"Art. 1358.
Comportamento delle parti nello stato di pendenza.
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte".
Art. 1358 c.c.: significato
All'art. 1358 del Codice civile viene stabilito che colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve comportarsi secondo buona fede durante la pendenza della condizione per conservare integre le ragioni dell'altra parte.