L’articolo 1357 del Codice Civile, rubricato “Atti di disposizione in pendenza della condizione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1357 c.c. viene stabilito che chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1357 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1357 del Codice Civile:
" Art. 1357.
Atti di disposizione in pendenza della condizione.
Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione".
Art. 1357 c.c.: significato
All'art. 1357 del Codice civile viene stabilito che chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne durante la pendenza della stessa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.
Il Tribunale di Firenze, sez. II, con sentenza del 15 febbraio 2020, n. 2201 ha specificato che nella fase di pendenza della condizione, le parti sono titolari di un'aspettativa giuridicamente tutelata, e devono comportarsi secondo buona fede, attuando un contegno che non danneggi l'altra parte e ne preservi le ragioni. In particolare, le parti sono vincolate al preciso adempimento delle obbligazioni assunte, ivi incluse quelle strumentali al verificarsi della condizione.