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27 Dicembre 2023
9:00

Art. 1356 c.c. “Pendenza della condizione”: commento e spiegazione semplice

All’art. 1356 c.c. viene stabilito che in pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

Art. 1356 c.c. “Pendenza della condizione”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L’articolo 1356 del Codice Civile, rubricato “Pendenza della condizione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.

All’art. 1356 c.c. viene stabilito che in pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1356 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1356 del Codice Civile:

"Art. 1356.
Pendenza della condizione.

In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.

L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi".

Art. 1356 c.c.: significato

All'art. 1356 del Codice civile viene stabilito che l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi in pendenza della condizione sospensiva.

Colui che invece acquista un diritto sotto condizione risolutiva può esercitare tale diritto ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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