L’articolo 1356 del Codice Civile, rubricato “Pendenza della condizione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1356 c.c. viene stabilito che in pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1356 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1356 del Codice Civile:
"Art. 1356.
Pendenza della condizione.
In pendenza della condizione sospensiva l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi.
L'acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l'altro contraente può compiere atti conservativi".
Art. 1356 c.c.: significato
All'art. 1356 del Codice civile viene stabilito che l'acquirente di un diritto può compiere atti conservativi in pendenza della condizione sospensiva.
Colui che invece acquista un diritto sotto condizione risolutiva può esercitare tale diritto ma l'altro contraente può compiere atti conservativi.