L’articolo 1355 del Codice Civile, rubricato “Condizione meramente potestativa”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1355 c.c. viene stabilito che è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o da quella del debitore.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1355 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato ell’art. 1355 del Codice Civile:
"Art. 1355 c.c.
È nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o, rispettivamente da quella del debitore".
Art. 1355 c.c.: spiegazione
La norma di cui all'art. 1355 c.c. stabilisce che è nulla l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà dell'alienante o da quella del debitore.
Questo articolo sancisce, in sostanza, l'invalidità di una stipulazione in cui sia apposta una condizione sospensiva meramente potestativa, ovvero che faccia dipendere l'efficacia del contenuto della stipulazione stessa dalla mera volontà di una delle parti. Si può ben comprendere la ratio di questa previsione.
La volontà di coloro che effettuano una stipulazione contrattuale, infatti, deve essere seria e lasciare che l'efficacia della stessa dipenda dalla mera volontà di una delle parti, rende il contratto distante dalla stessa ratio dell'istituto contemplato dal Codice civile.
Condizione meramente potestativa: esempio
La condizione meramente potestativa è quella condizione il cui avveramento è collegato alla mera volontà di una delle parti, e quando apposta in un contratto rivela una volontà non seria delle parti di vincolarsi.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 settembre 2021, n. 24483 ha stabilito che la condizione non può considerarsi meramente potestativa nell'ipotesi in cui l'evento dedotto in condizione sia collegato a "valutazioni di interesse" e la decisione dipenda dall'avveramento di fattori estrinseci, anche se la relativa valutazione sia rimessa all'esclusivo apprezzamento dell'interessato.
Esempio di condizione meramente potestativa può essere l'ipotesi in cui Tizio indichi nel contratto che venderà il suo immobile a Caio qualora ritenesse di avere effettivamente bisogno di denaro.