L’articolo 1354 del Codice Civile, rubricato “Condizioni illecite o impossibili”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1354 c.c. viene stabilito che è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1354 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1354 del Codice Civile:
"Art. 1354 c.c.
È nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.
Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo l'efficacia del patto, le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall'articolo 1419″.
Art. 1354 c.c.: significato
La norma di cui all'art. 1354 c.c. stabilisce che il contratto è nullo se vi è apposta una condizione che sia contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Sono previste delle differenze tra l'ipotesi in cui la condizione impossibile sia sospensiva o risolutiva.
La condizione sospensiva impossibile rende il contratto nullo, mentre la condizione risolutiva impossibile si ha come non apposta.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza del 16 dicembre 2020, n. 28717:
"In tema di contratto, la condizione è illecita qualora contraria a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, implicando, o l'abusiva coercizione del contraente lesiva dei suoi interessi essenziali, o il compimento di un fatto illecito produttivo di effetti favorevoli per il suo autore. (Nella specie, la S.C. ha escluso la contrarietà a norme imperative e la conseguente illiceità della condizione apposta ad una rinuncia al credito, che prevedeva l'abdicazione al diritto di opporsi alla cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese o di chiederne la revoca)".
Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza del 4 novembre 2021, n. 31728:
"In tema di elementi accidentali del contratto, affinché possa operare la finzione di cui all'art. 1359 c.c., l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione; ne consegue che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto".