L’articolo 1353 del Codice Civile, rubricato “Contratto condizionale”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo III – Della condizione del contratto.
All’art. 1353 c.c. viene stabilito che le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1353 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1353 del Codice Civile:
"Art. 1353 c.c.
Le parti possono subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto".
Art. 1353 c.c.: condizione sospensiva e condizione risolutiva
Il contratto è costituito da elementi essenziali, ovvero elementi (elencati ex art. 1325 c.c.) in mancanza dei quali il contratto è nullo.
Nella stipulazione contrattuale, tuttavia, per espressa decisione delle parti, può anche essere apposta una condizione che, come prevede espressamente l'art. 1353 c.c. può essere:
- condizione sospensiva: l'evento futuro e incerto cui le parti subordinano l'efficacia iniziale del contratto.
- condizione risolutiva: l'evento futuro e incerto cui le parti subordinando l'efficacia finale del contratto.
La condizione, dunque, differisce dal termine (iniziale e finale) poiché il termine corrisponde a un evento futuro ma certo, a differenza della condizione.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza del 28 marzo 2023, n. 8733
"In tema di successioni testamentarie, la condizione sospensiva illecita apposta ad una istituzione d'erede può convertirsi, ai sensi dell'art. 1424 c.c., in un onere o in un legato solo su richiesta di parte, non essendo consentito al giudice attribuire d'ufficio ad una disposizione "mortis causa" una qualificazione giuridica diversa da quella voluta dal testatore e risultante dalla scheda testamentaria. (Nella specie, la Corte ha escluso che la donazione di un immobile del soggetto istituito erede, prevista come condizione sospensiva della disposizione testamentaria istitutiva d'erede, giudicata illecita per violazione del principio della libertà di autodeterminazione del donante, potesse convertirsi d'ufficio in un onere o in un legato a carico dell'erede)".
Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza del 22 giugno 2023, n. 17919
"Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un istituto bancario un mutuo per poter pagare in tutto o in parte il prezzo stabilito, la relativa condizione è qualificabile come "mista", dipendendo la concessione del mutuo non solo dalla volontà della banca, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell'approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del mutuo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell'art. 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch'essa interesse all'avveramento della condizione, sia perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, e la sussistenza di un siffatto obbligo deve escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell'obbligo di corrispondere la provvigione in favore del mediatore".
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 17 giugno 2021, n. 17463:
"L'eccezione di risoluzione del contratto per avveramento della condizione risolutiva, corrispondendo all'esercizio di un diritto potestativo, è un'eccezione in senso stretto, che il giudice non può rilevare d'ufficio, né la parte sollevare per la prima volta in appello".