L’articolo 1352 del Codice Civile, rubricato “Forme convenzionali”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione IV – Della forma del contratto.
All’art. 1352 c.c. viene stabilito che se le parti si sono accordate per iscritto e hanno deciso di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità dello stesso.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1352 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1352 del Codice Civile:
"Art. 1352 c.c.
Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo".
Art. 1352 c.c.: significato
All'art. 1352 del Codice civile viene dato rilievo all'eventuale accordo sussistente tra le parti circa la forma da attribuire a un futuro contratto.
Viene infatti stabilito che, se le parti si sono accordate in ordine alla forma di un futuro contratto, tale forma va intesa come voluta ai fini della sua validità.
Il contratto successivamente stipulato che non rispetti quella determinata forma, di conseguenza, risulterà invalido.