L’articolo 1351 del Codice Civile, rubricato “Contratto preliminare”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione IV – Della forma del contratto.
All’art. 1351 c.c. viene stabilito che il contratto preliminare è nullo, se non viene redatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1351 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1351 del Codice Civile:
"Art. 1351 c.
Il contratto preliminare è nullo, se non è fatto nella stessa forma che la legge prescrive per il contratto definitivo".
Art. 1351 c.c.: contratto preliminare
All'art. 1351 c.c. viene stabilito che, qualora sia prevista una forma specifica per il contratto definitivo dalla legge, il contratto preliminare deve essere redatto nella stessa forma, a pena di nullità.
In ipotesi di compravendita immobiliare, ad esempio, anche il contratto preliminare dovrà avere forma scritta.
Molto interessante, ad esempio, una sentenza della Corte di appello di Milano, sez. IV, del 7 settembre 2023, n. 2613 in occasione della quale i giudici hanno stabilito che la risoluzione consensuale di un contratto preliminare riguardante il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari deve comunque rispettare il requisito della forma scritta "ad substantiam", allo stesso modo del contratto risolutorio di un definitivo, sulla base di quanto stabilito dal Codice.
Quanto al rispetto della forma scritta, la Corte di cassazione ha poi specificato che: "La e-mail che contenga espressioni generiche di consenso alla conclusione di un contratto preliminare di compravendita, ma sia priva della firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del promittente venditore, non integra l'atto scritto richiesto dagli artt. 1350 e 1351 c.c., in quanto solo la predetta firma elettronica avanzata, qualificata o digitale rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede, la quale, in mancanza, non comporta la conclusione definitiva di un negozio giuridico allorché la forma scritta sia richiesta "ad substantiam" (Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza del 24 luglio 2023, n. 22012).