L’articolo 1350 del Codice Civile, rubricato “Atti che devono farsi per iscritto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione IV – Della forma del contratto.
All’art. 1350 c.c. viene stabilito che determinati atti devono avere necessariamente la forma scritta.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1350 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1350 del Codice Civile:
"Art. 1350 c.c
Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità:
1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;
2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell'enfiteuta;
3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;
4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;
5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;
6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;
7) i contratti di anticresi;
8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni;
9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;
10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato ;
11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;
12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;
13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge".
Art. 1350 c.c.: spiegazione
All'art. 1350 c.c. vengono indicati gli atti che devono essere necessariamente redatti per atto pubblico o per scrittura privata.
In caso contrario, tali atti sono colpiti da nullità.
Si tratta essenzialmente di atti che riguardano i beni immobili: ad esempio, quelli che trasferiscono la proprietà di beni immobili o quelli di rinuncia ai diritti sui beni immobili o di costituzione di società con cui si conferiscono beni immobili.
La norma in questione deve essere letta in combinato disposto con l'art. 1325 c.c., ove sono indicati gli elementi essenziali del contratto.
La forma è considerata essenziale solo qualora sia prevista dalla legge a pena di nullità.
La lettura in combinato disposto dei due articoli del Codice, dunque, rivela la peculiarità di determinati atti, quali quelli che riguardano ad esempio il trasferimento di diritti su beni immobili, che richiedono il rispetto di formalità poste a garanzia di determinate situazioni giuridiche soggettive.