L'art. 135 della Costituzione italiana stabilisce che la Corte costituzionale è composta da 15 giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comuna e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 135 della Costituzione italiana:
Art. 135 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 135 della Costituzione italiana:
"Art. 135
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite
per la nomina dei giudici ordinari".
Art. 135 della Costituzione: spiegazione
L'art. 135 della Costituzione, comma 1, stabilisce che la Corte costituzionale è composta da 15 giudici che sono nominati:
- per un terzo dal Presidente della Repubblica;
- per un terzo dal Parlamento in seduta comune;
- per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
L'art. 135 della Costituzione, comma 2, stabilisce che i giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati i quali abbiano almeno venti anni di esercizio della professione.
L'art. 135 della Costituzione, comma 3, prevede che i giudici della Corte costituzionale sono nominati per 9 anni, che decorrono dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Il Presidente della Corte costituzionale è eletto tra i suoi componenti e dura in carica tre anni.
L'art. 135, ultimo comma, della Costituzione, stabilisce che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale è integrata da 16 membri estratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni.