L’articolo 1349 del Codice Civile, rubricato “Determinazione dell'oggetto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione III – Dell'oggetto del contratto.
All’art. 1349 c.c. viene stabilito che se la determinazione della prestazione è demandata a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione viene effettuata dal giudice.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1349 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1349 del Codice Civile:
Art. 1349 c.c
Art. 1349, comma 1: "Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice".
Art. 1349, comma 2: "La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo".
Art. 1349: comma 3: "Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento".
Art. 1349 c.c.: l'arbitratore e il patto di arbitraggio
Ai sensi dell'art. 1349 c.c. viene posta una dettagliata disciplina in tema di determinazione dell'oggetto del contratto da parte del terzo, che viene definito arbitratore.
Con il patto di arbitraggio, in sostanza, le parti affidano l'integrazione del contratto a un soggetto terzo.
Infatti, la determinazione della prestazione può essere deferita al terzo il quale deve procedere con equo apprezzamento, a meno che le parti non abbiano voluto rimettersi al suo mero arbitrio.
La determinazione dell'arbitratore effettuata in base al mero arbitrio può essere impugnata solo per mala fede.
Nell'ipotesi in cui la determinazione del terzo manchi o sia manifestamente iniqua o erronea, la determinazione deve essere effettuata dal giudice.
Se la determinazione del terzo manca, il contratto è nullo.
Infine, al terzo comma, viene fornita una indicazione relativa all'apprezzamento del terzo.
Nel determinare la prestazione, infatti, il terzo deve tenere conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente faccia riferimento.