video suggerito
video suggerito
4 Dicembre 2023
9:00

Art. 1349 c.c. “Determinazione dell’oggetto”: commento e spiegazione semplice

L'art. 1349 del Codice civile pone una dettagliata disciplina in tema di determinazione dell'oggetto da parte del terzo. Vediamo in dettaglio cosa dice il Codice.

Art. 1349 c.c. “Determinazione dell’oggetto”: commento e spiegazione semplice
Avvocato
art. 1348 c.c.

L’articolo 1349 del Codice Civile, rubricato “Determinazione dell'oggetto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione III – Dell'oggetto del contratto.

All’art. 1349 c.c. viene stabilito che se la determinazione della prestazione è demandata a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione viene effettuata dal giudice.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1349 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1349 del Codice Civile:

Art. 1349 c.c

Art. 1349, comma 1: "Se la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita a un terzo e non risulta che le parti vollero rimettersi al suo mero arbitrio, il terzo deve procedere con equo apprezzamento. Se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice".

Art. 1349, comma 2: "La determinazione rimessa al mero arbitrio del terzo non si può impugnare se non provando la sua mala fede. Se manca la determinazione del terzo e le parti non si accordano per sostituirlo, il contratto è nullo".

Art. 1349: comma 3: "Nel determinare la prestazione il terzo deve tener conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente abbia riferimento".

Art. 1349 c.c.: l'arbitratore e il patto di arbitraggio

Ai sensi dell'art. 1349 c.c. viene posta una dettagliata disciplina in tema di determinazione dell'oggetto del contratto da parte del terzo, che viene definito arbitratore.

Con il patto di arbitraggio, in sostanza, le parti affidano l'integrazione del contratto a un soggetto terzo.

Infatti, la determinazione della prestazione può essere deferita al terzo il quale deve procedere con equo apprezzamento, a meno che le parti non abbiano voluto rimettersi al suo mero arbitrio.

La determinazione dell'arbitratore effettuata in base al mero arbitrio può essere impugnata solo per mala fede.

Nell'ipotesi in cui la determinazione del terzo manchi o sia manifestamente iniqua o erronea, la determinazione deve essere effettuata dal giudice.

Se la determinazione del terzo manca, il contratto è nullo.

Infine, al terzo comma, viene fornita una indicazione relativa all'apprezzamento del terzo.

Nel determinare la prestazione, infatti, il terzo deve tenere conto anche delle condizioni generali della produzione a cui il contratto eventualmente faccia riferimento.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
Sfondo autopromo
Segui Lexplain sui canali social
api url views