L’articolo 1348 del Codice Civile, rubricato “Cose future”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione III – Dell'oggetto del contratto.
All’art. 1348 c.c. viene stabilito che la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi i particolari divieti della legge.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1348 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1348 del Codice Civile:
“Art. 1348 c.c
La prestazione di cose future può essere dedotta in contratto , salvi i particolari divieti della legge".
Art. 1348 c.c.: significato
All'art. 1348 c.c. è previsto che nel contratto possa essere prevista anche la prestazione di cose future, salvi particolari divieti di legge.
La norma in questione va letta in combinato disposto con l'art. 1472 c.c. che è rubricato "Vendita di cose future".
Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura, infatti, l'acquisto della proprietà si verifica quando la cosa viene a esistenza.
Viene inoltre stabilito che, se oggetto della vendita sono gli alberi o i frutti di un fondo, la proprietà si acquista quando gli alberi sono tagliati o i frutti sono separati.
Possono essere considerate cose future anche, ad esempio, le abitazioni in costruzione.