L’articolo 1347 del Codice Civile, rubricato “Possibilità sopravvenuta dell'oggetto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione III – Dell'oggetto del contratto.
All’art. 1347 c.c. viene stabilito che il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, nell'ipotesi in cui la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1347 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1347 del Codice Civile:
“Art. 1347 c.c
Il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, se la prestazione inizialmente impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine”.
Art. 1347 c.c.: significato
All’art. 1347 del Codice civile viene stabilito che il contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine è valido, qualora la prestazione che all'inizio è impossibile diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine.
Il contratto può in effetti essere sottoposto a condizione sospensiva (l'efficacia del contratto è cioè legata all'avveramento della condizione, che è un evento incerto) o a termine iniziale (l'efficacia del contratto legata al sopraggiungere del termine, che è un evento certo).
In questi casi viene prevista una disciplina peculiare dal Codice nell'ipotesi in cui l'oggetto, nella fase iniziale della stipulazione, sia impossibile.
A rigore, ci troveremmo nell'ipotesi di contratto nullo per impossibilità dell'oggetto.
Tuttavia, se l'oggetto diviene possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine, il contratto risulta valido.
Come ha sottolineato più volte la giurisprudenza, si tratta di una norma eccezionale, non estensibile in via analogica (ad esempio, ai contratti che inizialmente abbiano oggetto illecito o indeterminato): "i requisiti di validità del negozio vanno valutati al momento in cui esso viene posto in essere non già al momento della produzione degli effetti, salvo il caso, che qui non ricorre, disciplinato dall’art. 1347 cc, in quanto tale disposizione non disciplina i contratti o atti ad efficacia differita, ma quelli sottoposti a condizione o a termine e riguarda l’ipotesi del sopravvenire della possibilità della prestazione inizialmente impossibile" (Corte di cassazione, sentenza 20 febbraio 2023, n. 5244).