L’articolo 1345 del Codice Civile, rubricato “Motivo illecito”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione II – Della causa del contratto.
All’art. 1345 c.c. viene stabilito che il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1345 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1345 del Codice Civile:
"Art. 1345 c.c.
Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe".
Art. 1345 c.c.: significato
All'art. 1345 c.c. è stabilito che se le parti hanno voluto concludere un contratto solo per un motivo illecito comune a entrambe, allora il contratto deve essere considerato illecito.
Il motivo differisce dalla causa in quanto ha valenza esclusivamente soggettiva, mentre la causa è la ragione pratica del contratto, la funzione economico-individuale dello stesso, lo scopo che le parti hanno inteso perseguire.
Il motivo normalmente è dunque irrilevante, ma se riguarda entrambe le parti ed è illecito, allora il legislatore ne sancisce in maniera espressa l'illiceità.
Motivo illecito del contratto: esempio
Esempio di contratto con motivo illecito può essere l'ipotesi di una locazione conclusa per destinare un'abitazione allo smercio di droga (con motivo comune a entrambe le parti).