L’articolo 1344 del Codice Civile, rubricato “Contratto in frode alla legge”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione II – Della causa del contratto.
All’art. 1344 c.c. viene stabilito che la causa è considerata illecita anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1344 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1334 del Codice Civile:
“Art. 1344 c.c.
Si reputa altresì illecita la causa quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”.
Articolo 1344 del Codice Civile: significato
All’art. 1344 del Codice civile viene disposto che deve essere considerata illecita la causa anche quando il contratto costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa.
La norma in questione va letta in combinato disposto con l’art. 1343 c.c. ove è stabilito che la causa deve essere considerata illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
La causa del contratto è illecita anche quando lo stesso è il mezzo per eludere l’applicazione di una legge, ovvero si tratta di contratto in frode alla legge.
Sul punto, la Corte d'Appello di Milano, sez. lavoro, con sentenza del 24 maggio 2023, n. 376 ha stabilito che la caratteristica peculiare del contratto in frode alla legge consiste nel fatto che gli stipulanti raggiungono, attraverso accordi contrattuali, lo stesso risultato vietato dalla legge.
Di conseguenza, nonostante il contratto appaia come lecito, è illecito il risultato che attraverso la predisposizione di uno schema fraudolento si vuole in concreto realizzare.