L’articolo 1342 del Codice Civile, rubricato “Contratto concluso mediante moduli o formulari”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1342 c.c. viene stabilito che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme taluni rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1342 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1334 del Codice Civile:
“Art. 1342 c.c..
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari , predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente”.
Articolo 1342 del Codice Civile: significato
All’art. 1342 c.c. viene stabilito che nei contratti conclusi tramite la sottoscrizione di moduli o formulari, che vengono predisposti per disciplinare in maniera uniforme talune tipologie di rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Sul punto la Cassazione ha stabilito che: "Ai fini dell'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 1341 secondo comma, cod. civ., in merito alle clausole vessatorie contenute in condizioni generali di contratto, si ha contratto concluso a mezzo di moduli o formulari predisposti dal datore di lavoro (nella specie, un'azienda di credito) anche in caso di utilizzo da parte del datore di un documento informatico o "file" unilateralmente predisposto e destinato ad essere utilizzato per un numero indeterminato di rapporti, assimilabile al formulario in quanto documento-base destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari"(Cassazione 22 marzo 2006, n. 6314)