L’articolo 1341 del Codice Civile, rubricato “Condizioni generali di contratto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1341 c.c. viene stabilito che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto costui le ha conosciute oppure avrebbe dovuto conoscerle utilizzando l'ordinaria diligenza.
Se non sono approvate per iscritto non hanno comunque effetto le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze o limitazioni.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1341 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1334 del Codice Civile:
“Art. 1341 c.c..
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi , tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria".
Articolo 1341 del Codice Civile e clausole vessatorie
All'art. 1341 c.c. vengono individuate le condizioni generali di contratto che siano predisposte da uno dei contraenti. Queste condizioni sono efficaci nei confronti dell'altro contraente, solo se al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o comunque avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
Viene tuttavia stabilito che in caso di mancata sottoscrizione non sono comunque efficaci le condizioni che stabiliscono limitazioni di responsabilità a favore di colui che le ha predisposte o limitazioni e restrizioni alla libertà contrattuale dell'altra parte.
Va effettuata distinzione con le clausole vessatorie, espressamente previste all’art. 33 del Codice del consumo e la cui disciplina riguarda i contratti conclusi tra professionista e consumatore.
Si considerano vessatorie, malgrado la buona fede, quelle clausole che “determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e sono colpite da nullità.