L’articolo 1340 del Codice Civile, rubricato “Clausole d'uso”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1340 c.c. viene stabilito che le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1340 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1340 del Codice Civile:
“Art. 1340.
Le clausole d'uso s'intendono inserite nel contratto, se non risulta che non sono state volute dalle parti”.
Articolo 1340 del Codice Civile: clausole d'uso, cosa sono
All'art. 134o c.c. è disposto che le clausole d'uso devono considerarsi inserite nel contratto, a meno che risulti che le stesse non state volute dalle parti.
La volontà delle parti in senso contrario deve dunque essere dedotta dal tenore della stipulazione contrattuale.
A tal proposito, va fatta una opportuna differenziazione tra usi normativi e usi negoziali.
Come ha stabilito la Cassazione, infatti: "Gli usi negoziali, che operano integrando o interpretando la volontà dei contraenti quando essa sia incompletamente o ambiguamente espressa e consistono in pratiche seguite da una determinata cerchia di contraenti individuati su base territoriale o per l'appartenenza ad una individuata categoria di operatori economici, obbligano le parti anche se da esse ignorati (in quanto l'applicazione degli stessi è esclusa soltanto ove risulti con certezza che i contraenti non abbiano voluto riferirsi ad essi) e prevalgono sulle stesse norme di legge aventi carattere dispositivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso l'integrazione del contratto con l'uso negoziale, pur esistente nell'ambito territoriale di riferimento, secondo il quale nel conteggiare i lavori di muratura commissionati il prezzo si dovesse ritenere convenuto "vuoto per pieno", ovvero sulla base dell'intera area delle facciate da costruire, senza considerare l'eventuale presenza all'interno di esse di porte e finestre, in quanto le parti avevano autonomamente previsto le modalità di misurazione della murature, il che escludeva la necessità di procedere all'integrazione del contratto)".
La Cassazione ha inoltre specificato che: "Gli usi giuridici o normativi si distinguono da quelli negoziali o interpretativi perché mentre i primi costituiscono fonte sussidiaria del diritto nelle materie in cui manca del tutto la disciplina legislativa (usi praeter legem) ovvero, in materie regolate da leggi o regolamenti, i secondi costituiscono mezzi di interpretazione della volontà ambiguamente espressa dai contraenti o di integrazione della medesima con la clausola che, abitualmente praticata nella zona, si presume voluta dalle parti anche se non espressamente richiamata" (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sentenza 21 novembre 1983, n. 6948).