L'art. 134 della Costituzione italiana stabilisce che la Corte costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni e sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 134 della Costituzione italiana.
Art. 134 della Costituzione italiana: testo aggiornato
"Art. 134
La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione".
Art. 134 della Costituzione: spiegazione
Art. 134 della Costituzione italiana, comma 1 stabilisce le ipotesi in cui la Corte costituzionale giudica:
- sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni;
- sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;
- sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica.
Secondo quanto stabilito dall'art. 135 della Costituzione, nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
intervengono anche sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni.