L’articolo 1339 del Codice Civile, rubricato “Inserzione automatica di clausole”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1339 c.c. viene stabilito che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, vengono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1339 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1339 del Codice Civile:
“Art. 1339 c.c..
Le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti ”.
Articolo 1339 del Codice Civile: spiegazione
All'art. 1339 c.c. è stabilito che le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge, vengono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi eventualmente apposte dalle parti.
Come ha avuto modo di specificare la Corte di Cassazione, sezione I, sentenza del 30 luglio 2009, n. 17746: "L'inserzione automatica di clausole, prevista dall'art. 1339 cod. civ., costituisce una restrizione significativa del diritto di libertà economica consacrato dall'art. 41 Cost. di cui è espressione l'autonomia privata, e deve quindi trovare il suo fondamento in una legge formale o in un altro atto avente valore di legge in senso sostanziale o da esso richiamato tramite rinvio integrativo; pertanto, con riferimento al contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza da parte di un istituto privato, tale integrazione non può aver luogo in base al decreto con cui il prefetto approva la relativa tariffa ai sensi dell'art. 135 del r.d. n. 773 del 1931, trattandosi di un mero atto amministrativo espressivo di un sindacato di congruità, avente natura di merito, del prezzo di una prestazione contrattuale, nè l'ingerenza con efficacia reale sulla tariffa proposta dall'istituto e liberamente accettata dal committente può trovare fondamento nella generale potestà del prefetto di impartire prescrizioni nell'interesse pubblico, in sede di rilascio di autorizzazioni di polizia, ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 773 cit".