L’articolo 1337 del Codice Civile, rubricato “Trattative e responsabilità contrattuale”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1337 c.c. viene stabilito che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1337 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1337 del Codice Civile:
"Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede".
Articolo 1337 del Codice Civile: significato
All’art. 1337 del Codice civile viene stabilito che le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.
La buona fede è un canone comportamentale che deve pervadere l'intera fase di conclusione del contratto, dalle trattative preliminari fino alla sua esecuzione.
La buona fede, così come qui intesa, va considerata quale buona fede in senso oggettivo ovvero quale canone di correttezza volto alla salvaguardia dell'interesse della controparte.
Il comportamento del contraente contrario a buona fede può decretare l'obbligo in capo allo stesso di risarcire il danno alla controparte.
Art. 1337 e 1338 c.c.
L'art. 1337 c.c. va letto in combinato disposto con l'art. 1338 c.c. in quanto la conoscenza delle cause di invalidità del contratto di una parte è rilevante ai fini della valutazione della buona fede.
Se infatti una parte non comunica all'altra le cause di invalidità del contratto, il suo comportamento è certamente contrario a buona fede e dà adito al pagamento del risarcimento del danno a favore della controparte.
Come ha correttamente stabilito la Corte di cassazione, la responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c. tutela l'affidamento delle parti circa la validità del contratto e non circa la sua conclusione, fatto che invece è previsto dall'art. 1337 c.c. (Cass. 27 marzo 2007, n. 7481)