L’articolo 1336 del Codice Civile, rubricato “Offerta al pubblico”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1336 c.c. viene stabilito che l'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , a meno che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
Viene inoltre stabilito che la revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equivalente , è efficace anche nei confronti di chi non ne ha avuto notizia.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1336 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1336 del Codice Civile:
“Art. 1336.
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta , salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se è fatta nella stessa forma dell'offerta o in forma equipollente , è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia".
Art. 1336: offerta al pubblico e bando di concorso
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 27 dicembre 2019, n. 34544 si è pronunciata sull'annosa questione del valore del bando di concorso.
La Cassazione ha infatti stabilito che: "Il bando di concorso per l'assunzione di lavoratori, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art.1336 c.c., di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura. (Nella specie, il candidato, che aveva partecipato con successo ad una procedura selettiva, collocandosi in posizione utile in graduatoria ai fini dell'assunzione, era stato ritenuto non idoneo all'esito di un colloquio psicologico non previsto nel bando)".