L’articolo 1335 del Codice Civile, rubricato “Presunzione di conoscenza”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1335 c.c. viene stabilito che la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione che siano dirette a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1335 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1335 del Codice Civile:
"La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia".
Art. 1335 c.c.: significato
All'art. 1335 c.c. viene stabilito che sia la proposta che l'accettazione che la loro revoca che siano dirette a un soggetto determinato si devono considerare conosciute quando giungono all'indirizzo del destinatario, a meno che costui non provi di essere stato nell'impossibilità di averne notizia senza sua colpa.
Art. 1335 c.c.: presunzione di conoscenza raccomandata
Considerato il tenore dell'art. 1335 c.c., è fondamentale stabilire il valore della raccomandata nell'ambito del procedimento di conclusione del contratto.
La Cassazione ha stabilito che la "lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione, attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione fondata su univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso.
Spetta pertanto, al destinatario, l'onere di dimostrare che il plico non contiene nessuna lettera al suo interno, ovvero che esso contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente" (Cass. 18 ottobre 2005, n. 20144).
Art. 1335: Cassazione
La Cassazione ha stabilito che la presunzione posta dall'art. 1335 c.c. "non si applica quando quella dichiarazione prende una forma consentanea alla sua propria natura e il destinatario non abbia ragione di aspettarsi che essa abbia un contenuto diverso da quello esteriormente denunciato. Pertanto ove nella fattura vengano inserite delle modificazioni ai patti contrattuali di vendita non può presumersi la conoscenza e l'accettazione di tali modifiche d parte del compratore per il solo fatto del ricevimento della fattura, attenendo di regola la fattura al momento esecutivo di un contratto già concluso e di contenuto già noto al compratore, salvo che quest'ultimo non sia stato posto sull'avviso, e così abbia ragione di attendersi che essa contenesse anche una dichiarazione negoziale modificativa dei patti originariamente convenuti" (Cass. 18 marzo 1983, n. 1888).