L’articolo 1334 del Codice Civile, rubricato “Efficacia degli atti unilaterali”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1334 c.c. viene stabilito che gli atti unilaterali producono i loro effetti nel momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1334 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1334 del Codice Civile:
“Art. 1334.
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati ”.
Articolo 1334 del Codice Civile: significato
All’art. 1334 del Codice civile viene stabilito che gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
Come ha avuto modo di sottolineare la Cassazione, l’atto unilaterale recettizio deve reputarsi conosciuto quando, in considerazione delle modalità della sua comunicazione, possa ritenersi che il destinatario ne abbia avuto conoscenza o ne abbia potuto avere conoscenza utilizzando la normale diligenza.
Di conseguenza, ricade sul destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di riceverne notizia (Cass. 25 settembre 2006, n. 20784).
Atti unilaterali recettizi: esempi
Un esempio pratico di atto unilaterale recettizio è rappresentato dalle dimissioni del lavoratore.
Come ha infatti stabilito la Cassazione a più riprese, le dimissioni del lavoratore sono un atto unilaterale recettizio “idoneo a determinare la risoluzione unilaterale del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, con la conseguenza che la successiva revoca delle stesse è inidonea a determinare l’effetto risolutivo che si è già prodotto, restano limitata la prosecuzione del rapporto al solo periodo di preavviso” (Cass. 26 febbraio 2007, n. 4391).
Allo stesso modo è stato stabilito che costituisce atto unilaterale recettizio il licenziamento che produce effetto “nel momento in cui il lavoratore riceve l’intimazione da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che la verifica e le condizioni che legittimano l’esercizio del potere di recesso deve essere compiuta con riferimento al momento in cui detto negozio unilaterale si è perfezionato” (Cass. 1 settembre 2006, n. 18911).
Nello stesso senso è stata affermata la natura di atto unilaterale recettizio della ricognizione di debito che può essere effettuata solo da chi abbia la disponibilità del negozio giuridico o dell'atto cui riconoscimento fa riferimento (Corte d'Appello di Milano sezione II, sentenza del 27 luglio 2023, n. 2477).
Atti unilaterali non recettizi: esempi
A differenza degli atti recettizi, gli atti non recettizi producono effetti nel momento in cui vengono emessi dal dichiarante, indipendentemente dalla conoscenza del destinatario.
Un esempio è costituito dalla rinuncia all’eredità.