L’articolo 1333 del Codice Civile, rubricato “Contratto con obbligazioni del solo proponente”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1333 c.c. viene stabilito che, la proposta volta alla conclusione di un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile nel momento in cui giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi e in mancanza di un rifiuto il contratto si intende concluso.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1333 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1333 del Codice Civile:
“La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.
Art. 1333 c.c.: spiegazione
All’art. 1333 c.c. è disciplinata la peculiare ipotesi del contratto con obbligazioni a carico del solo proponente.
Si tratta di un’ipotesi, che, come ha specificato la Corte di cassazione, “non è applicabile quando la dichiarazione unilaterale con la quale il preponente assume l'obbligazione nei confronti del destinatario non è costitutiva di un rapporto contrattuale, ma si inserisce in un preesistente programma negoziale come modifica ad un contratto bilaterale con obbligazioni a carico di entrambe le parti (nella specie, un contratto di assicurazione per infortuni sul lavoro, in cui l'assicuratore proponeva al datore di lavoro di coprire anche il danno biologico di non lieve entità senza aumento del premio), atteso che, in tal caso, l'assenza di pesi economici per il destinatario della proposta, cui è ispirata la "ratio" della norma, non può essere misurata rispetto al singolo patto modificativo, ma va valutata nell'ambito del contratto in cui esso si inserisce ed il meccanismo agevolativo di formazione del consenso non è operante se esso preveda obbligazioni non solo per il preponente” (Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 3 ottobre 2016, n. 19707)
La Cassazione ha inoltre stabilito che “L'art. 1333 c.c. è applicabile anche ai contratti con effetti traslativi da una sola parte, purché si tratti di attribuzioni traslative che non comportino alcun onere od obbligo a carico del beneficiario. La presenza di un pregiudizio anche solo potenziale – oneri di custodia, gestione o tributari – impone la necessaria accettazione del destinatario. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto l'applicabilità dell'art. 1333 c.c. anche se il diritto reale di usufrutto trasferito o costituito importava oneri ed obblighi per il beneficiario)” (Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 18 giugno 2018, n. 15997).