L’articolo 1332 del Codice Civile, rubricato “Adesione di altre parti”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1332 c.c. viene stabilito che, se a un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1332 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1332 del Codice Civile:
“Art. 1332.
Adesione di altre parti al contratto.
Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari”.
Articolo 1332 del Codice Civile: significato
All’art. 1332 del Codice civile viene stabilito che, se a un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalità dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.
Esempio tipico di contratto aperto all’adesione di altre parti è il contratto di società cooperativa.
Questa tipologia di contratto fa riferimento, dunque, a un contratto già perfetto in ogni sua parte cui possono aderire, in un momento successivo anche altre parti.
Diversa è l’ipotesi del cosiddetto “contratto per adesione” ovvero quell’ipotesi in cui le condizioni contrattuali sono predeterminate solamente da una parte e l’altra parte ha la facoltà di accettarle o meno.
Nel momento in cui la parte, aderendo al contratto, accetta le condizioni predisposte dall’altro, allora il contratto può considerarsi concluso.