L’articolo 1330 del Codice Civile, rubricato “Morte o incapacità dell’imprenditore”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1330 c.c. viene stabilito che la proposta o l'accettazione, se fatte dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perdono efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori oppure salvo che risulti diversamente dalla natura dell'affare.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1330 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1330 del Codice Civile:
“Art. 1330.
Morte o incapacità dell’imprenditore.
Art. 1330 c.c., comma 1: “La proposta o l'accettazione, quando è fatta dall'imprenditore nell'esercizio della sua impresa, non perde efficacia se l'imprenditore muore o diviene incapace prima della conclusione del contratto, salvo che si tratti di piccoli imprenditori o che diversamente risulti dalla natura dell'affare o da altre circostanze”.
Articolo 1330 del Codice Civile: commento e spiegazione
All’art. 1330 del Codice civile è stabilito che nell’ipotesi in cui l’imprenditore muoia o divenga incapace prima della conclusione del contratto, la proposta o l’accettazione da lui effettuate non perdono efficacia, a meno che si tratti di piccoli imprenditori oppure a meno che risulti diversamente dalla natura dell’affare.
La ratio di questa disposizione risiede nella necessità di assicurare la certezza dei traffici giuridici, nell’ipotesi peculiare in cui uno dei contraenti sia l’imprenditore.
Stesso discorso non può applicarsi all’ipotesi in cui la proposta o l’accettazione vengano effettuate da un soggetto che non svolga attività imprenditoriale, in quanto tale soggetto opera per scopi del tutto personali.
L’imprenditore, in effetti, mette in piedi un’attività organizzata, caratterizzata dall’impiego di mezzi e risorse che è dotata di una certa stabilità e che coinvolge una molteplicità di interessi.
In tal senso, appare coerente la scelta del legislatore di decretare la trasmissibilità agli eredi degli effetti della proposta e dell’accettazione compiute dall’imprenditore.
Se l’accettazione non è già intervenuta, dunque, l’erede potrà ancora revocare la proposta.
Casistica giurisprudenziale
Di seguito un’interessante sentenza della Cassazione in tema di proposta irrevocabile:
Corte di Cassazione, sez. unite, sentenza del 22 luglio 2013, n. 17782
“La controversia concernente il procedimento di scelta del contraente originato dall'invito ad offrire diffuso dal Comune di Messina per l'acquisto di immobile da adibire a palazzo di giustizia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, dovendo tale procedimento qualificarsi, per la sua concreta regolamentazione sostanziale ed il relativo "iter" complessivo, come di evidenza pubblica, ininfluente rivelandosi il formale richiamo agli artt. 1329 e 1330 cod. civ. contenuto nel menzionato invito e difettando, altresì, il presupposto della facoltatività dell'adozione, da parte dell'ente, di una siffatta tipologia procedimentale”.