L'art. 133 della Costituzione italiana stabilisce che il cambiamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione devono essere stabiliti con legge della Repubblica, sentite le Regioni, su iniziativa dei Comuni.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 133 della Costituzione italiana.
Art. 133 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 133 della Costituzione italiana:
"Art. 133
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni".
Art. 133 della Costituzione: significato
L'art. 133 della Costituzione italiana disciplina le ipotesi del mutamento di circoscrizioni, dell'istituzione di nuove Province e nuovi Comuni.
Per quanto riguarda il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove Province, tali modifiche sono effettuate con legge della Repubblica, sentita la Regione, su iniziativa dei Comuni.
Per ciò che concerne l'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle loro circoscrizioni o denominazioni, lo strumento normativo da utilizzare è quello della legge regionale.