L’articolo 1329 del Codice Civile, rubricato “Proposta irrevocabile”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell’accordo delle parti.
All’art. 1329 c.c. viene stabilito che se il proponente si è obbligato a tenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo, la revoca è senza effetto.
Inoltre, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze la escludano.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1329 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1329 del Codice Civile:
“Art. 1329.
Proposta irrevocabile.
Art. 1329 c.c., comma 1: “Se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la proposta per un certo tempo , la revoca è senza effetto”.
Art. 1329 c.c., comma 2: “Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta, salvo che la natura dell'affare o altre circostanze escludano tale efficacia”.
Articolo 1329 del Codice Civile: commento e spiegazione
All’art. 1329 del Codice civile è stabilito che, nell’ipotesi in cui il proponente si è obbligato a tenere ferma la proposta per un determinato periodo di tempo, se interviene una revoca, allora la stessa è senza effetto.
Viene inoltre stabilito che la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non tolgono efficacia alla proposta, a meno che la natura dell'affare o altre circostanze la escludano.
Il 1329 c.c. è relativo a un’ipotesi peculiare, in quanto normalmente la proposta può essere revocata fino a quando il contratto è concluso, ovvero fino a quando il proponente non riceve notizia dell’accettazione, secondo quanto stabilito dall’art. 1328 c.c.
Vi possono essere ipotesi in cui, tuttavia, il proponente decida di attribuire un significativo valore alla propria proposta, tenendola ferma per un periodo predeterminato.
In questi casi, il legislatore stabilisce che se la revoca interviene prima del termine stabilito, essa è priva di efficacia.
Casistica giurisprudenziale
Di seguito un’interessante sentenza della Cassazione in tema di proposta irrevocabile:
Corte di Cassazione, sez. II, sentenza del 2 ottobre 2014, n. 20853
“Il termine entro il quale il proponente si obbliga a mantenere ferma la proposta, ai sensi dell'art. 1329, primo comma, cod. civ., costituisce elemento essenziale della proposta irrevocabile sicché, deve essere fissato dallo stesso proponente. In mancanza di tale determinazione la proposta va considerata pura e semplice, ed è revocabile, a norma dell'art. 1328, primo comma, cod. civ., finché il contratto non sia concluso”.