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24 Novembre 2023
17:00

Art. 1327 c.c. “Esecuzione prima dell’accettazione”: commento e spiegazione

All’art. 1327 c.c. denominato "Esecuzione prima dell'accettazione" viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il contratto venga concluso prima dell’accettazione, per la particolare natura dell’affare oggetto della stipulazione. Vediamo in dettaglio la previsione del codice civile e la spiegazione semplice.

Art. 1327 c.c. “Esecuzione prima dell’accettazione”: commento e spiegazione
Avvocato
art. 1327 c.c.

L’articolo 1327 del Codice Civile, rubricato “Esecuzione prima dell’accettazione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Sezione I – Dell'accordo delle parti.

All’art. 1327 c.c. viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il contratto venga concluso prima dell’accettazione, per la particolare natura dell’affare oggetto della stipulazione.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1327 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1327 del Codice Civile:

Art. 1327Esecuzione prima della risposta dell'accettante.

Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.

L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”.

Articolo 1327 del Codice Civile: commento e spiegazione

All’art. 1327 del Codice civile viene individuata un’ipotesi specifica in cui il contratto è concluso prima dell’accettazione.

Negli articoli precedenti è chiarito, infatti, che il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione effettuata dall’altra parte.

Nell’ipotesi in cui, tuttavia, su richiesta del proponente o per la particolare natura dell’affare, il contratto debba essere eseguito senza una risposta preventiva, il contratto deve considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.

Colui che accetta è tenuto ad avvisare prontamente l’altra parte dell’inizio dell’esecuzione del contratto, poiché in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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