L’articolo 1327 del Codice Civile, rubricato “Esecuzione prima dell’accettazione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Sezione I – Dell'accordo delle parti.
All’art. 1327 c.c. viene presa in considerazione l’ipotesi in cui il contratto venga concluso prima dell’accettazione, per la particolare natura dell’affare oggetto della stipulazione.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1327 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1327 del Codice Civile:
“Art. 1327 – Esecuzione prima della risposta dell'accettante.
Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione.
L'accettante deve dare prontamente avviso all'altra parte della iniziata esecuzione e, in mancanza, è tenuto al risarcimento del danno”.
Articolo 1327 del Codice Civile: commento e spiegazione
All’art. 1327 del Codice civile viene individuata un’ipotesi specifica in cui il contratto è concluso prima dell’accettazione.
Negli articoli precedenti è chiarito, infatti, che il contratto è concluso nel momento in cui il proponente viene a conoscenza dell’accettazione effettuata dall’altra parte.
Nell’ipotesi in cui, tuttavia, su richiesta del proponente o per la particolare natura dell’affare, il contratto debba essere eseguito senza una risposta preventiva, il contratto deve considerarsi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.
Colui che accetta è tenuto ad avvisare prontamente l’altra parte dell’inizio dell’esecuzione del contratto, poiché in mancanza è tenuto al risarcimento del danno.