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27 Novembre 2023
17:00

Art. 1326 c.c. “Conclusione del contratto”: commentato e spiegato semplicemente

All’art. 1326 c.c. denominato "Conclusione del contratto" viene individuato il momento in cui si conclude il contratto, ovvero quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. Esso rientra nel Libro IV - Delle obbligazioni, Titolo II - Dei contratti in generale, Sezione I - Dell'accordo delle parti.

Art. 1326 c.c. “Conclusione del contratto”: commentato e spiegato semplicemente
Avvocato
art. 1326 c.c.

L’articolo 1326 del Codice Civile, rubricato “Conclusione del contratto”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Sezione I – Dell'accordo delle parti.

All’art. 1326 c.c. viene individuato il momento in cui si conclude il contratto, ovvero quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1326 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1326 del Codice Civile:

Art. 1326. – Conclusione del contratto.

Art. 1326 c.c., comma 1: "Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte".

Art. 1326 c.c., comma 2: "L'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi".

Art. 1326 c.c., comma 3: "Il proponente può ritenere efficace l'accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all'altra parte".

Art. 1326 c.c., comma 4: "Qualora il proponente richieda per l'accettazione una forma determinata, l'accettazione non ha effetto se è data in forma diversa".

Art. 1326 c.c., comma 5: "Un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”.

Articolo 1326 del Codice Civile: commento e spiegazione

All’art. 1326 del Codice civile viene individuato il momento in cui il contratto è concluso che corrisponde al tempo in cui colui che ha fatto la proposta viene a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.

Il proponente può eventualmente indicare un termine entro cui la proposta deve essere accettata, in caso contrario si fa riferimento alle tempistiche ordinariamente necessarie secondo la natura dell’affare o secondo gli usi.

Nel caso in cui l’accettazione giunga in ritardo al proponente, tuttavia, questi può decidere di ritenerla comunque valida, dandone immediata comunicazione all’altra parte.

L’accettazione non può essere data in qualunque forma, poiché se il proponente richiede una determinata forma, questa deve essere rispettata.

Qualora l’accettazione non corrisponda alla proposta, essa equivale a nuova proposta.

Va precisato che la conclusione del contratto può essere preceduta o meno da trattative. La formazione del contratto, inoltre, può essere istantanea o progressiva.

Nella seconda ipotesi le parti possono decidere, infatti, di stipulare un contratto preliminare con cui si vincolano alla successiva stipulazione di un contratto definitivo.

Casistica giurisprudenziale

Corte di Cassazione, sezione 6 lavoro, ordinanza del 9 maggio 2022, n. 14657

In tema di controversie di lavoro, ai fini della individuazione della competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, il meccanismo previsto dagli artt. 1326, comma 1, e 1335 c.c. opera solo se manchino elementi per ritenere che una conoscenza dell'intervenuta accettazione si è avuta nel medesimo contesto di tempo e di luogo in cui è avvenuta la sottoscrizione della proposta per accettazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto la competenza del tribunale nel cui circondario risultava redatta la lettera di assunzione e iniziata la prestazione, in assenza di elementi che consentissero di ritenere una pattuizione "inter absentes" e dunque di radicare la competenza nel luogo ove si trovava la sede della società)”.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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