L’articolo 1325 del Codice Civile, rubricato “Indicazione dei requisiti”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo II – Dei requisiti del contratto.
All’art. 1325 c.c. vengono infatti indicati quelli che sono considerati gli elementi essenziali del contratto, che devono essere presenti a pena di nullità.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1325 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1322 del Codice Civile:
“Art. 1325.
Indicazione dei requisiti.
I requisiti del contratto sono:
1) l'accordo delle parti;
2) la causa;
3) l'oggetto;
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità”.
Articolo 1325 del Codice Civile: commento e spiegazione
All’art. 1325 del Codice civile vengono indicati gli elementi essenziali del contratto.
In primo luogo, viene menzionato l’accordo che si realizza quando si incontrano proposta e accettazione. Nello specifico, il contratto è concluso quando chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.).
La causa del contratto, secondo una parte della dottrina, può essere considerata quale funzione economico-sociale o funzione economico-individuale del contratto ovvero legata allo scopo pratico che il contratto è diretto a realizzare.
La causa non può essere illecita, ovvero contraria a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume (art. 1343 c.c.).
L’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito determinato o determinabile (art. 1346 c.c.).
La forma del contratto costituisce elemento essenziale dello stesso solo quando è prescritta dalla legge a pena di nullità. Un esempio è costituito dal contratto di compravendita immobiliare: “Occorre muovere dalla premessa che nella fattispecie, vertendosi in tema di compravendita immobiliare, l'atto deve essere stipulato, ai sensi dell'art. 1350 n. 1 c.c., in forma scritta richiesta "ad substantiam"; tale esigenza comporta che l'atto scritto suddetto deve essere rappresentato non da un qualsiasi documento da cui risulti la precedente stipulazione, ma da uno scritto che contenga la manifestazione della volontà di concludere il contratto e che sia posto in essere al fine specifico di manifestare tale volontà” (Corte di cassazione, sez. II, sentenza del 16 settembre 2014, n. 19488).
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza del 17 maggio 2023, n. 13446
“In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario, che devono essere assolti prima dell'acquisto dei prodotti finanziari, non riguardano direttamente la natura e l'oggetto del contratto, ma gli elementi utili per valutare la convenienza dell'operazione e non sono quindi idonei a integrare l'ipotesi di annullabilità del contratto per errore, giacché la doglianza dell'investitore inerente all'acquisto di un titolo privo del positivo andamento sperato resta confinata nell'irrilevante sfera dei motivi”.