L’articolo 1324 del Codice Civile, rubricato “Norme applicabili agli atti unilaterali”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari.
L’art. 1324 c.c. dispone l’applicazione delle norme che regolano i contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1324 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1324 del Codice Civile:
“Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale”.
Articolo 1324 del Codice Civile: commento e spiegazione
L’art. 1324 del Codice civile dispone l’applicazione delle norme in tema di contratti agli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, in quanto compatibili.
La differenza tra contratti e atti unilaterali consiste nel fatto che il contratto deve essere necessariamente stipulato da due o più parti, mentre l’atto unilaterale promana da un’unica parte.
Gli atti unilaterali possono essere distinti tra atti unilaterali recettizi e atti unilaterali non recettizi.
I primi hanno efficacia nel momento in cui giungono a conoscenza dell’altra parte mentre i secondi hanno efficacia a prescindere dal fatto che vengano a conoscenza dell’altra parte.
Gli atti unilaterali, inoltre, si distinguono tra atti unilaterali tra vivi e atti unilaterali mortis causa.
Atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale, esempio
Esempio di atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale è la promessa al pubblico.
Secondo quanto disposto dall’art. 1989 del Codice civile, “Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica”.
Secondo quanto stabilito in giurisprudenza, la promessa al pubblico: “è un atto negoziale, un negozio giuridico unilaterale (ovvero una dichiarazione di volontà) rivolto ad incertam personam, praticamente è un negozio ad effetti obbligatori che ha come destinatari non già un soggetto o soggetti determinati, ma appunto un gruppo più o meno ampio di soggetti ex ante indeterminati. Si è infatti in presenza di una tipica ipotesi di negozio per relationem dove la relatio investe l'aspetto soggettivo dell'atto. L'atto è rivolto a destinatari che si trovano in una certa condizione o compiono una determinata attività. Questo gruppo, questa collettività di destinatari, non deve essere eccessivamente ristretta perché altrimenti si sarebbe in presenza di una promessa indirizzata a soggetti determinati e cioè determinati per l'appartenenza ad una determinata collettività. Si è peraltro ritenuto che conservi la natura di promessa al pubblico una dichiarazione rivolta ad un gruppo determinato, come i soci di un circolo, di un associazione o di un consorzio in quanto trattasi di soggetti individuati solo collettivamente (in forza all'appartenenza appunto al circolo, all'associazione, al consorzio…) ma non nella soggettività individuale. L'obbligazione che nasce dalla promessa è dunque una obbligazione a favore di un soggetto ancora non determinato ma determinabile (se entro il termine prefissato il destinatario comunica di trovarsi nella situazione data)” (Tribunale di Trento, sentenza dell’8 giugno 2015, n. 568).
La promessa al pubblico, dunque, può essere definita come un negozio giuridico unilaterale a effetti obbligatori rivolto ad incertam personam.
Atti unilaterali mortis causa aventi contenuto patrimoniale, esempio
Esempio di atto unilaterale mortis causa avente contenuto patrimoniale è costituito dal testamento.
Il testamento è quel documento con cui un soggetto dispone del proprio patrimonio per la fase successiva alla sua morte.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza del 12 giugno 2020, n. 11272
“Ai fini dell'annullamento degli atti unilaterali per incapacità naturale, l'accertamento dell'idoneità a recare grave pregiudizio al suo autore va effettuato con particolare rigore, avuto riguardo alla situazione di incapacità del soggetto, e sulla base di una valutazione "ex ante", nella quale occorre tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali del negozio, idonee a disvelarne la potenzialità lesiva. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento a una procura ad operare sul conto corrente senza obbligo di rendiconto, rilasciata da un soggetto incapace di intendere e di volere in favore del figlio, aveva escluso la sussistenza del grave pregiudizio, sul presupposto che l'atto, al momento del suo compimento, non fosse astrattamente idoneo a danneggiare il suo autore, ed anzi apparisse giustificato dall'incapacità di quest'ultimo di eseguire personalmente le operazioni bancarie)”.