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13 Novembre 2023
13:00

Art. 1323 del Codice civile: commentato e spiegato semplicemente

L’art. 1323 c.c. disciplina le norme regolatrici del contratto, in quanto dispone che a tutti i contratti, anche a quelli che non appartengono ai tipi contenuti nel Codice civile, si applicano le norme generali contenute nel Codice civile.

Art. 1323 del Codice civile: commentato e spiegato semplicemente
Avvocato
contratti atipici

L’articolo 1323 del Codice Civile, rubricato “Norme regolatrici dei contratti”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari.

L’art. 1323 c.c. disciplina le norme regolatrici del contratto, in quanto dispone che a tutti i contratti, anche a quelli che non appartengono ai tipi contenuti nel Codice civile, si applicano le norme generali contenute nel Codice civile.

Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.

Art. 1323 c.c.: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell’art. 1323 del Codice Civile:

Tutti i contratti ancorché non appartengano ai tipi che hanno una disciplina particolare , sono sottoposti alle norme generali contenute in questo titolo”.

Articolo 1323 del Codice Civile: commento e spiegazione

L’art. 1323 del Codice civile contiene una disciplina in tema di norme regolatrici del contratto, in quanto dispone che, anche ai contratti non espressamente tipizzati, si applicano le norme generali del Codice civile.

Questa disposizione ha carattere fondamentale, in quanto nella pratica sono ormai molto diffusi i contratti atipici, ovvero i contratti che nascono dalla prassi dei rapporti negoziali e che non corrispondono a nessuna delle tipologie legali disciplinate nel Codice.

Ai contratti atipici, di conseguenza, si applicano analogicamente le norme previste in tema di contratti dal Codice civile.

Nella prassi, dunque, al contratto atipico di parcheggio, ad esempio, si applicano le norme previste in tema di deposito dal Codice civile.

Lo stesso discorso vale anche per le altre tipologie contrattuali, ovvero si applica alla fattispecie atipica, la disciplina prevista per analoghe fattispecie tipiche dal Codice civile.

Casistica giurisprudenziale

Corte di Cassazione, sez. VI civile, ordinanza del 15 aprile 2021, n. 9895

"Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area)".

Corte di Cassazione, Sezione III, sentenza del 20 maggio 2020, n. 9256

"In caso di recesso dalla garanzia fideiussoria prestata in relazione alle obbligazioni nascenti dal contratto atipico di "prestito d'uso d'oro" – assimilabile al mutuo per l'obbligazione di restituzione del "tantundem" e per la sua funzione di finanziamento – il fideiussore è liberato qualora alla data del recesso risulti essere stata adempiuta dal debitore principale l'obbligazione principale di restituzione dell'oro utilizzato oppure, a seguito della c.d. "opzione d'acquisto", quella alternativa di pagamento dell'equivalente in denaro dell'oro trattenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva applicato il diverso principio, elaborato con riferimento alla differente ipotesi dell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata, secondo il quale il recesso del fideiussore produce l'effetto di circoscrivere l'obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento di efficacia del recesso, senza verificare se le "proroghe", intervenute dopo il recesso del fideiussore e la scadenza dei due prestiti d'uso, costituissero la messa a disposizione di nuovo oro – ad obbligazione "alternativa" ormai adempiuta e, dunque, nell'ambito di un nuovo prestito – ovvero un mero differimento del termine per adempiere l'obbligazione nascente dai prestiti originari oppure operazioni finanziarie di altra natura)".

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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