L’articolo 1322 del Codice Civile, rubricato “Autonomia contrattuale”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari.
L’art. 1322 c.c. disciplina l’autonomia contrattuale, in quanto è disposto che le parti hanno il potere di determinare liberamente il contenuto del contratto, sempre nei limiti imposti dalla legge.
Viene inoltre stabilito che le parti possono anche concludere contratti che non sono compresi tra quelli espressamente tipizzati dal legislatore, purché perseguano interessi meritevoli di tutela.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1322 c.c.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1322 del Codice Civile:
Art. 1322, comma 1: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge”.
Art. 1322, comma 2: “Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico ”.
Articolo 1322 del Codice Civile: commento e spiegazione
L’art. 1322 del Codice civile disciplina l’autonomia contrattuale che va intesa secondo due accezioni:
- libertà per le parti di determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge;
- libertà per le parti di concludere contratti che non appartengono ai tipi legali, ovvero alle tipologie espressamente disciplinate dal Codice civile, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico.
Sulla base di quanto disposto dal Codice civile, dunque, le parti possono liberamente concludere:
- Contratti tipici: la cui regolamentazione è contenuta nel Codice. Esempio di contratto tipico è il contratto di compravendita o il contratto di mutuo. I contratti “tipici” o “nominati” sono contenuti nel Libro IV, Titolo III, Capo I del Codice civile.
- Contratti atipici: la cui regolamentazione non è contenuta nel Codice, ma a cui possono essere applicate analogicamente le norme previste dal Codice in tema di contratti. Esempio di contratto atipico è il contratto di spedalità o il contratto di albergo.
In definitiva, il legislatore ha scelto di assicurare alle parti una certa libertà per la gestione dei rapporti di tipo patrimoniale, e l’art. 1322 del Codice civile è certamente l’espressione più schietta di questa opzione.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza del 19 ottobre 2023, n. 29027
"Il contratto di locazione di cosa futura è un contratto atipico a cui è applicabile la disciplina della locazione se l'intento perseguito dalle parti contrattuali è quello, proprio della locazione, del conseguimento del godimento della cosa ed il lavoro sia solo il mezzo per produrla, e non già quello, proprio dell'appalto, dell'attività realizzatrice della res, essendo a tal fine irrilevante la previsione di un termine entro cui la cosa (nella specie, edificio) debba venire ad esistenza e dell'obbligo di realizzarla secondo particolari caratteristiche tecniche, trattandosi di elementi compatibili anche con la locazione di cosa futura e, dunque, non dirimenti ai fini della qualificazione del contratto come appalto. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva qualificato quale locazione di cosa futura il contratto in forza del quale veniva pattuito il godimento di una pluralità di fabbricati, che la locatrice si impegnava a costruire, entro un certo termine e secondo caratteristiche concordate, da adibire ad archivi, uffici e magazzini della conduttrice)".
Corte di Cassazione, Sez. I, ordinanza del 25 novembre 2021, n. 36753
"Il contratto atipico di edizione musicale (con cui l'autore o compositore di un'opera musicale trasferisce all'editore i diritti di utilizzazione economica, riservandosi una quota dei proventi che maturano in conseguenza della sua utilizzazione) può essere concluso anche verbalmente, sebbene tra le parti la conclusione debba essere provata per iscritto, ai sensi dell'art. 110 l.d.a. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità la valutazione operata dalla Corte d'appello circa l'idoneità del bollettino Siae, per come in concreto compilato dalle parti, a fornire la prova scritta del pregresso contratto di edizione)".