L’articolo 1321 del Codice Civile, rubricato “Nozione”, rientra nel Libro IV – Delle obbligazioni, Titolo II – Dei contratti in generale, Capo I – Disposizioni preliminari.
Il contratto è un accordo con il quale due o più parti mirano a costituire, regolamentare o estinguere un rapporto giuridico di tipo patrimoniale.
Questa è la definizione di carattere generale fornita dall’art. 1321 del codice civile.
Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice.
Art. 1321 cc.: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell’art. 1321 del Codice Civile:
“Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Articolo 1321 del Codice Civile: commento e spiegazione
L’art. 1321 del Codice civile fornisce una prima, fondamentale definizione di contratto.
Vediamo quali sono gli elementi necessari affinché un determinato atto giuridico possa qualificarsi come contratto.
Viene in primo luogo stabilito che il contratto è un accordo: questo vuol dire che per avere un contratto è necessario che vi siano almeno due soggetti, non è sufficiente la volontà di un singolo individuo.
In quel caso, infatti, avremo un negozio unilaterale e non un contratto.
Esempio tipico di negozio unilaterale è il testamento.
All’art. 1321 c.c. viene inoltre specificato che il contratto ha la funzione di regolare, costituire o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
La patrimonialità del rapporto giuridico ha dunque carattere fondamentale, tanto è vero che il matrimonio, ad esempio, non può essere considerato un contratto.
Nel Codice civile è prevista una disciplina di carattere generale, applicabile al contratto, e vi sono poi delle disposizioni che si riferiscono ai singoli contratti specifici.
Va specificato che anche la pubblica amministrazione può validamente concludere contratti per il soddisfacimento di pubblici interessi.
Anzi, il modulo consensuale si è ormai affermato quale strumento fondamentale ai fini della regolamentazione agile anche dei rapporti in ambito pubblicistico.
Nello svolgimento delle trattative volte alla conclusione di un contratto, le parti hanno il dovere di comportarsi in buona fede.
La buona fede deve permeare, nello specifico, l’intero rapporto contrattuale, dalla fase delle trattative alla fase di esecuzione del contratto.
Essa costituisce, in definitiva, un principio giuridico fondamentale, ispirato al canone solidaristico di cui all’art. 2 della Costituzione, che viene in rilievo in ogni fase del rapporto tra i contraenti.
Casistica giurisprudenziale
Corte di Cassazione, Sez. III, ordinanza del 20 settembre 2023, n. 26874
"Il contratto avente ad oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un bene e la contemporanea definizione, in via transattiva, di alcune pendenze fra le parti, riconducibile all'ambito del contratto misto, trova la sua disciplina giuridica in quella risultante dalle norme del contratto tipico nel cui schema sono riconducibili gli elementi prevalenti, senza escludere ogni rilevanza giuridica degli altri elementi voluti dalle parti e che concorrono a fissare il contenuto e l'ampiezza del vincolo contrattuale, ai quali si applicano le norme proprie del contratto cui essi appartengono, in quanto compatibili, con quelle del contratto prevalente. (Nella specie la S.C., in presenza di una transazione con la quale veniva, fra l'altro, trasferita la proprietà di alcuni beni, ha individuato la disciplina applicabile in quella della compravendita, in quanto la funzione economica prevalentemente conseguita era quella di consentire, mediante la vendita di beni, un proficuo esercizio dell'attività imprenditoriale)".
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza del 30 agosto 2023, n. 25460
"La concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale; pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante".