L'art. 132 della Costituzione italiana stabilisce che è possibile creare nuove Regioni o disporre la fusione delle Regioni esistenti, con legge costituzionale.
L'art. 132 della Costituzione italiana si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo cosa stabilisce l'art. 132 della Costituzione italiana.
Art. 132 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 132 della Costituzione italiana:
"Art. 132
Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".
Art. 132 della Costituzione spiegato
L'art. 132, comma 1, della Costituzione, stabilisce che si può disporre la creazione di nuove Regioni o la fusione di Regioni già esistenti con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali a patto che:
- lo richiedano tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate;
- la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
L'art. 132, comma 2, della Costituzione dispone, inoltre, che Province e Comuni che ne facciano richiesta possono essere staccati da una Regione e aggregati a un'altra con legge e sentiti i Consigli regionali a patto che:
- vi sia referendum che manifesti l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate o del Comune o dei Comuni interessati.