L'art. 127 della Costituzione italiana stabilisce che il Governo, qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, può promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Regione.
L'art. 127 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 127 della Costituzione italiana.
Art. 127 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 127 della Costituzione:
"Art. 127
Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge".
Art. 127 della Costituzione: significato
L'art. 127 della Costituzione, comma 1, stabilisce che il Governo può promuovere questione di legittimità dinanzi alla Corte costituzionale qualora ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
L'art. 127, comma 2, della Costituzione prevede che la Regione, se che la legge o un atto avente forza di legge leda la sua sfera di competenza, allo stesso modo può promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
La Regione ha competenza legislativa concorrente e residuale con riguardo alle materie elencate all'art. 117 Cost.
L'articolo in questione, dunque, conferisce il potere di sollevare questione di legittimità costituzionale, sia nell'ipotesi in cui sia la Regione a sconfinare dal suo ambito di competenza, sia in quella inversa, ovvero qualora siano lo Stato o altra Regione a invadere la sfera di competenza della Regione stessa.