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20 Giugno 2024
11:00

Art. 126 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 126 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta qualora abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Art. 126 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 126 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta qualora abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Vediamo cosa dispone l'art. 126 della Costituzione italiana.

Art. 126 della Costituzione italiana: testo aggiornato

"Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio".

Art. 126 della Costituzione italiana: significato

L'art. 126 della Costituzione italiana stabilisce che il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta in tre casi:

  • qualora abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione;
  • qualora abbiano compiuto gravi violazioni di legge;
  • per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto, sentita una Commissione di deputati e senatori.

Il Consiglio e la Giunta regionale sono retti da un rapporto di fiducia.

L'eventuale mozione di sfiducia del Consiglio nei confronti del Presidente della Giunta può essere espressa con mozione motivata, che deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del Consiglio e deve essere approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.

La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

Se il Presidente della Giunta è sfiduciato o qualora sia rimosso o muoia o rassegni le dimissioni o sia impedito in maniera permanente, la Giunta si dimette e il Consiglio viene sciolto.

Lo stesso accade in ipotesi di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti della Giunta.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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