L'art. 125 della Costituzione italiana stabilisce che nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado.
L'art. 125 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 125 della Costituzione italiana.
Art. 125 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 125 della Costituzione italiana:
"Art. 125
Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione".
Art. 125 della Costituzione italiana: spiegazione
L'art. 125 della Costituzione italiana stabilisce che nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado.
Gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono i Tribunali amministrativi regionali (TAR).
Come stabilito dall'art. 103, comma 1, della Costituzione, il Consiglio di Stato e gli organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi.