L'art. 123 della Costituzione italiana stabilisce che ogni Regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.
L'art. 123 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 123 della Costituzione italiana.
Art. 123 della Costituzione: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 123 della Costituzione italiana:
"Art. 123
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".
Art. 123 della Costituzione: significato
L'art. 123 della Costituzione, comma 1, stabilisce che ogni Regione ha uno statuto che ne determina la forma di governo e i principi relativi al funzionamento e all'organizzazione della Regione stessa.
Lo statuto viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale con due deliberazioni successive a distanza non inferiore di due mesi.
Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto il Governo può sollevare questione di legittimità costituzionale dello statuto dinanzi alla Corte costituzionale.
Entro tre mesi dall'approvazione dello statuto può essere richiesto un referendum da un quinto dei membri del Consiglio o da un cinquantesimo degli elettori.
Lo statuto è promulgato se è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione dispone che nello statuto è contenuta la disciplina del Consiglio delle autonomie locali, che è un organo di consultazione tra Regione ed enti locali.