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29 Giugno 2024
11:00

Art. 122 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice

L'art. 122 della Costituzione italiana stabilisce che il sistema relativo all'elezione del Presidente della Giunta e degli altri componenti, nonché dei consiglieri regionali, è disciplinato con legge della Regione.

Art. 122 della Costituzione italiana: commento e spiegazione semplice
Avvocato
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L'art. 122 della Costituzione italiana stabilisce che il sistema relativo all'elezione del Presidente della Giunta e degli altri componenti, nonché dei consiglieri regionali, è disciplinato con legge della Regione.

Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 122 della Costituzione italiana.

Art. 122 della Costituzione italiana: testo aggiornato

Ecco il testo aggiornato dell'art. 122 della Costituzione italiana:

"Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta".

Art. 122 della Costituzione: significato

L'art. 122 della Costituzione stabilisce che le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.

E' fatto espresso divieto di appartenere contemporaneamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale e a una delle due Camere del Parlamento, a un'altra Giunta o a un altro Consiglio o al Parlamento europeo.

Tra i membri del Consiglio vengono eletti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

I consiglieri regionali non rispondono delle opinioni espresse e dei voti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta è normalmente eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Il Presidente della Giunta ha il compito di nominare i componenti della Giunta stessa e può anche revocarli.

Laureata con lode in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Ho poi conseguito la specializzazione presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali, sono stata collaboratrice della cattedra di diritto pubblico comparato e ho svolto la professione di avvocato. Sono autrice e coautrice di numerosi manuali, alcuni tra i più noti del diritto civile e amministrativo. Sono inoltre autrice di numerosi articoli giuridici e ho esperienza pluriennale come membro di comitato di redazione. Per Lexplain sono editor per l'area "diritto" e per l'area "fisco". 
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