L'art. 121 della Costituzione italiana stabilisce che gli organi della Regione sono il Consiglio regionale, la Giunta e il Presidente della Giunta.
L'art. 121 della Costituzione si trova nella Parte II "Ordinamento della Repubblica", Titolo V.
Vediamo, in dettaglio, cosa stabilisce l'art. 121 della Costituzione italiana.
Art. 121 della Costituzione italiana: testo aggiornato
Ecco il testo aggiornato dell'art. 121 della Costituzione italiana:
"Art. 121
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica".
Art. 121 della Costituzione: spiegazione
L'art. 121, comma 1, della Costituzione stabilisce quali sono gli organi della Regione e cioè:
- il Consiglio regionale;
- la Giunta regionale;
- il Presidente della Giunta regionale.
L'art. 121, comma 2, della Costituzione dispone che la potestà legislativa è del Consiglio regionale, che può inoltre avanzare proposte di legge alle Camere.
L'art. 121, comma 3, della Costituzione stabilisce che l'organo esecutivo della Regione è la Giunta.
L'art. 121, comma 4, della Costituzione stabilisce, infine, che il Presidente della Giunta ha le seguenti funzioni:
- rappresenta la Regione;
- dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
- promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
- dirige le funzioni amministrative che sono delegate alle Regioni dallo Stato.